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Porto Recanati, comitato di quartiere Montarice: atto di denuncia, querela acqua

Riceviamo dal Presidente del Quartiere Montarice

Carlo Reboli

Carlo Reboli

Alla PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale Penale di Macerata
ATTO DI DENUNCIA QUERELA 336 c.p.p.
Il Sottoscritto,
CARLO REBOLI, Presidente uscente del Comitato di Quartiere Montarice di Porto Recanati espone quanto segue.
Premesso che:
– In data 11/12/2015 il Commissario Straordinario del Comune di Porto Recanati, Dott. Mauro Passerotti, emetteva ordinanza n. 248/15 del seguente tenore: “E’ VIETATO DALLA DATA ODIERNA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE L’USO DELL’ACQUA AI FINI POTABILI ED ALIMENTARI EROGATA DAI SERBATOI “MONTARICE” e “VILLA GIGLI”. (Allegato 1)
– Il provvedimento di non potabilità veniva emesso in forza di una nota dell’Asur Marche Area Vasta n. 3 “Dipartimento di prevenzione – Servizio igiene alimenti e nutrizione” (Prot. 149889 del 11/12/2015), assunta a protocollo del Comune in pari data, con la quale si comunicava l’esito analitico sfavorevole del campione di acqua prelevato dal personale ASUR in data 01.12.2015 in 2 fontane pubbliche site rispettivamente presso il mercato coperto e presso il civico cimitero. (Allegato 2)
– La comunicazione di “non potabilità” dell’acqua, ai sensi del D.L.vo n. 31/01, è conseguente alla rilevata presenza, nei due campioni esaminati, di “trialometani totali” con valori rispettivamente di 42 μg/l e 76. μg/l, a fronte di un limite di legge di 30 μg/l.
– Il Trialometano è un composto nel quale tre atomi di idrogeno della molecola di metano (CH4) sono sostituiti con atomi di uno o più alogeni. Se i tre idrogeni sono sostituiti con tre atomi dello stesso alogeno, allora il composto viene detto aloformio: cloroformio (CHCl3) bromoformio CHBr3) iodoformio (CHI3), fluoroformio (CHF3)
– I trialometani, ed in particolare i clorofluorocarburi, sono altamente dannosi per l’ambiente e l’atmosfera; molti inoltre sono considerati cancerogeni. (fonte wikipedia)
– In data 12/12/2015 il gruppo Astea, Area Gestione Servizi a Rete inviava alla Asur Area Vasta 3 alla A.A.T.O. 3 ed al Commissario del Comune di Porto Recanati, una nota a firma del responsabile Simone Baglioni (Allegato 3) nella quale si afferma, tra l’altro, quanto segue: “…la probabile causa del superamento è da attribuire ad una combinazione di fattori connessi con la clorazione verificatasi transitoriamente durante il periodo del prelievo…”
– Dalle dichiarazioni rese dal Gruppo Astea è possibile evincere che, almeno uno dei fattori che hanno determinato l’alterazioni della potabilità dell’acqua è diretta conseguenza di un evento ben preciso e determinato (la clorazione “transitoria” (?) effettuata durante il periodo di prelievo).
– In data 12/12/2015 il Commissario Straordinario del Comune di Porto Recanati emetteva ordinanza 249/15 con la quale ordinava la “REVOCA DELL’ORDINANZA N. 248/45 DEL 11/12/2015, A SEGUITO DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI POTABILITÀ DELL’ACQUA EROGATA DAI SERBATOI “MONTATRICE “E “VILLA GIGLI”
– Nella cennata ordinanza si riferisce di analisi effettuate dalla ASUR MARCHE – Area Vasta n. 3 in data 12/12/2015, i cui esiti sono stati comunicati al Comune di Porto Recanati con nota assunta al Prot. n. 36669 del 12.12.2015. (Allegato 4).
– Risulta di tutta evidenza la notevole difformità di tempistiche nella determinazione e comunicazione dei risultati analitici fra la prima campionatura (10 giorni) e la seconda campionatura (1giorno).
– Non è dato conoscere allo scrivente se tutto ciò derivi da un ritardo nella consegna dei campioni ai laboratori ARPAM da parte di ASUR ovvero da un maggior impiego di tempo nell’esecuzione degli esami ad opera della prima. Si chiede al riguardo che la procura competente effettui le dovute indagini al fine di chiarire sul punto la discordanza.
– Per quanto a mia conoscenza esistono sul mercato apparecchiature in grado di effettuare la misurazione dei trialometani disciolti in acqua in tempo reale.
– Un episodio analogo a quello testé riferito accadde nel comune di Porto Recanti nel luglio 2014. Anche in quel caso si trattò di contaminazione da trialometani, anche in quel caso il risultato analitico venne comunicato a distanza di numerosi giorni dall’effettuazione del prelievo; anche in quel caso l’Astea riferì di fattori connessi alla clorazione.
– Certo è che, oltre alle questioni che attengono alla tempestività nell’esecuzione e comunicazione delle prove analitiche, rispetto al momento del prelievo, siamo di fronte a ben due episodi in cui il superamento dei valori di potabilità è stato accertato dall’autorità preposta al controllo (Asur e Arpam), seppur con notevole scarto temporale rispetto all’intervenuta contaminazione e non invece dal soggetto che gestisce il pubblico acquedotto (Gruppo Astea), sul quale incombe certamente un obbligo contrattuale e di legge, di garantire in ogni tempo la sussistenza dei requisiti di potabilità.
– Dagli accadimenti occorsi sembra potersi presumere che vi siano delle obiettive disfunzioni nei sistemi di clorazione utilizzati dal gestore come pure che non vi siano strumenti efficaci di controllo dei valori di contaminazione in coincidenza con gli interventi di clorazione.
– L’utilizzo delle predette attrezzature consentirebbero facilmente di allertare con tempestività i fruitori del sevizio, a prescindere dalle verifiche ASUR, e renderebbe all’ordinanza Sindacale la funzione propria di strumento a salvaguardia della salute pubblica. In difetto il risultato che si produce è ancora una volta l’assunzione continuata di acqua contaminata da parte dei cittadini.
Tutto ciò premesso il sottoscritto come sopra generalizzato
Propone formale querela
In ordine alle eventuali fattispecie di reato che la competente Procura della Repubblica riterrà di ravvisare nei fatti sin qui illustrati e chiede, manifestando la propria volontà che si proceda in ordine ai fatti previsti dalla legge come reato e che il colpevole o gli eventuali colpevoli siano puniti ai sensi di legge.
Il sottoscritto, inoltre, riservandosi la costituzione di parte civile, chiede altresì di essere informato ai sensi degli artt. 408 comma 2 e 406 comma 3 c.p.p.;
Si manifesta sin da ora l’opposizione all’emissione del decreto penale di condanna.
Si richiede l’acquisizione dei seguenti documenti di prova che si producono in allegato:
1) Ordinanza n.248 Commissario Straordinario; 2) Nota Asur Protocollo 149889; 3) Nota Astea a firma Simone Baglioni del 12/12/2015; 4) Ordinanza 249/15 Commissario Straordinario; 5) Vari articoli di stampa on-line.
Macerata, 23/12/2015
Carlo Reboli

 

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