Col nuovo anno entrano in vigore le norme europee sul “bail in” o, più semplicemente, sui salvataggi bancari. Contestualmente al divieto di aiuti di stato al settore bancario nazionale, l’Unione Europea regolamenta la procedura di crisi di tali enti.
Il piccolo risparmiatore, normalmente in cerca sicurezza più che rendimenti, può dormire sonni tranquilli: rischiano solo i depositi sopra i 100 mila euro (200 mila euro se il conto corrente è cointestato).
Inoltre, obbligazioni senior garantite (cioè garantite da fondi stanziati specificamente dalla banca, vi rientrano i cosiddetti covered bond), cassette di sicurezza e titoli in deposito (non emessi dalla banca stessa, ovviamente) non possono essere assoggettati alla procedura di bail in.
Aggrediti in seguito al dissesto bancario (perdite che azzerano il capitale) sono, invece, in ordine di priorità:
- azioni (che, ricordiamo, rappresentano veri e propri titoli di proprietà), azioni di risparmio, obbligazioni convertibili in azioni;
- titoli subordinati senza garanzia (tra cui le ormai tristemente famose obbligazioni junior);
- crediti non garantiti (obbligazioni bancarie).
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