Carlo Amirante, Giuseppe Mantia
Lo scorso 30 ottobre è stato approvato il testo di riforma dell’ordinamento giudiziario. Il provvedimento entrerà in vigore solo dopo eventuale esito positivo del referendum confermativo, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. MicroMega ha dedicato e continuerà a dedicare al tema – cruciale per la tenuta della nostra architettura democratica – diversi approfondimenti, che troverete mano a mano raccolti qui.
La cosiddetta “riforma della Giustizia” è stata approvata da camera e senato con i soli voti della maggioranza di governo. Così la Costituzione, patrimonio politico e culturale di tutti cittadini, ancora una volta viene mutilata. La tutela della democrazia, l’indipendenza della magistratura, la divisione dei poteri e le garanzie previste dai costituenti sono affidate ormai solo al voto dei cittadini. Solo il voto referendario potrà respingere una revisione costituzionale, considerata obiettivo fondamentale del programma di governo che si propone così di imporre principi e regole destinate a rafforzarne i poteri.
Il referendum, in contrasto con il titolo “Riforma della giustizia” interviene solo sul principio di autoregolamentazione della magistratura. Il presidente della Repubblica, contro lo spirito della Costituzione[1], delle leggi e prassi ha già firmato il 13 gennaio il decreto sull’indizione del referendum che dovrebbe avere luogo il 22 e 23 marzo. Nella stessa data si voterà anche per le elezioni suppletive che si tengono in Italia nel corso degli anni per eleggere i deputati o senatori dei collegi uninominali rimasti vacanti. Una contemporaneità esclusa dalla legge e dalla prassi[2] e dallo stesso spirito costituente. Il referendum costituzionale rischia dunque di trasformarsi in un voto politico a favore o contro il governo, piuttosto che costituire un’informata e ponderata valutazione di una riforma costituzionale che, nello spirito dei Costituenti (art. 138 Cost.), dovrebbe sempre coinvolgere maggioranza ed opposizione.
I Costituenti, infatti, con la creazione di un organo costituzionale autonomo e indipendente come il Consiglio Superiore della Magistratura, hanno inteso impedire interferenze del potere politico e legislativo nello svolgimento di una funzione fondamentale, rendere giustizia in nome del popolo, escludendo l’esecutivo dalla gestione delle carriere o da qualsiasi altra interferenza e di consentire alla magistratura di operare come unico ordine in cui la funzione inquirente-requirente e del giudicare siano un’unica attività (art. 107 Cost.). Una formulazione testuale, quella dell’art 104 Cost, che garantisce autonomia ed indipendenza alla magistratura, ordine “autonomo e indipendente da ogni altro potere”. È la Costituzione che ha costituito un baluardo contro i tentativi dell’esecutivo di controllare la magistratura.
I cittadini elettori in questo momento non sono adeguatamente informati né sulle trasformazioni della separazione dei poteri, né sul principio costituzionale di autoregolamentazione. Un principio che la creazione dell’Alta Corte disciplinare, supera, creando una forma di super controllo esterno dei magistrati e della loro attività. Infatti mentre i cittadini chiedono una migliore organizzazione della giustizia che renda i processi più brevi ed efficienti, le carenze di organico, l’assenza del supporto informatico e di finanziamenti costituirebbero gli obiettivi concreti di una vera “Riforma della Giustizia”. In realtà non solo il parlamento, il governo, ma anche i media, i social e l’opinione pubblica devono impegnarsi in sessioni di lavoro, volte ad individuare gli interventi per migliorare il servizio giustizia non migliorabile attraverso la mera separazione delle carriere. Gli elettori, se non saranno raggiunti da informazioni super partes, sulle conseguenze politiche e istituzionali della controriforma della giustizia, “una e trina” – due CSM, introduzione del sorteggio e creazione dell’alta corte di disciplina – rischiano di essere vittime della disinformazione, dei messaggi interessati, perdendo di vista le irreversibili conseguenze del voto referendario.
La riforma, se attuata in questo modo, rischia di spaccare la magistratura in due settori distinti e separati per cui il pubblico ministero sveste i panni di magistrato, incaricato di individuare le prove sia a carico che a discarico dell’indagato. Si corre, inoltre, il rischio di sottoporre sia l’organizzazione generale della giustizia penale che il singolo caso alle indicazioni e alle prospettive politiche del Ministero della Giustizia. Su altro piano vi è, anche, il rischio che gli elettori decidano di partecipare o meno al voto ignorando la differenza tra il referendum abrogativo – che riguarda le sole leggi ordinarie che, per produrre i suoi effetti abroganti (art 75 Cost.), deve avere la partecipazione al voto della maggioranza degli elettori e dei voti validamente espressi – e il referendum di revisione della costituzione, che può confermare o meno una riforma approvata con i soli voti della maggioranza di governo, (art 138 Cost.), e produrre i suoi effetti anche con la partecipazione di solo due elettori. Gli elettori che pensassero che la loro astensione dal voto farebbe cadere la revisione costituzionale incorrerebbero, quindi, in un banale ma grave errore.
Il “rischio di contaminazione” fra giudici e inquirenti-requirenti con le riforme legislative già attuate non esiste, dato che la carriera dei magistrati è unica e il passaggio tra funzione inquirente-requirente e giudicante è possibile, per effetto della riforma Cartabia, solo una volta entro dieci anni dalla prima assegnazione. Secondo l’autore della “riforma” la formazione dei due consigli, la sostituzione del sorteggio e l’alta Corte di disciplina costituirebbero una soluzione per garantire l’imparzialità delle scelte dei magistrati relativamente alla carriera, alle promozioni, al servizio giustizia e l’emarginazione delle correnti dei magistrati. Tale innovazione non considera che le associazioni dei magistrati, con le loro riviste, convegni e seminari, hanno contribuito alla formazione scientifica e professionale dei magistrati perché indispensabile per la vigenza di una Costituzione come la nostra con le sue grandi e positive innovazioni in materia di diritti e di doveri che interagiscono con l’intera organizzazione economica, e di organizzazione democratica, politica e sociale della Repubblica. La causalità del sorteggio non produrrà certo l’effetto di realizzare una più oculata organizzazione delle carriere e del servizio giustizia perché il caso non assicura l’attribuzione di funzioni complesse e delicate in modo oculato. Così si rischia di ignorare che le scelte compiute dal CSM e le responsabilità di disfunzioni e ritardi, parzialità e connivenze nella gestione delle carriere e nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati sono state anche condivise dai rappresentati eletti dal parlamento.
Una deriva già confermata dall’uso indiscriminato del decreto legge anche a proposito di leggi che limitano le libertà e i diritti sanciti dalla Costituzione che sta esercitando la sua influenza anche sull’insegnamento a ogni livello[3]. Il governo in carica ignora i consigli di tutti gli organi a cui la Costituzione affida il controllo a partire dalla Corte dei Conti, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e Banca d’Italia. Regolati i conti con la magistratura il governo rilancerà, come ha preannunciato, la pericolosa riforma del premierato. Una riforma destinata a ridurre i poteri di garante della Costituzione del Presidente della Repubblica e di ulteriore riduzione del ruolo del Parlamento e del ruolo dell’opposizione. Infatti si intravede nel progetto del premierato all’italiana una revisione costituzionale e l’intenzione tipica di un governo che concentra su un solo uomo tutti i poteri, che in molti paesi dell’America Latina e dell’Africa si è trasformato in leadership autoritaria.
La definizione di premierato all’italiana è un neologismo che contiene un possibile germe populista ed è stata definita con la figura del sindaco d’Italia (ignorando che nei centri piccoli questa riforma ha accentuato il carattere tribale-familiare della gestione politica amministrativa e che non di rado nelle grandi città il sindaco è diventato il principale artefice dei rapporti economici sociali e politico istituzionali riducendo il ruolo dell’opposizione).
Il pluralismo dei poteri previsto dalla Costituzione, il ruolo di moral suasion del presidente della Repubblica, riuscirebbero drasticamente limitati dall’elezione diretta del premier, se accompagnata dall’attribuzione allo stesso del potere di scioglimento anticipato delle camere: garante della stabilità del governo e arbitro delle crisi, sottraendo al presidente della Repubblica il ruolo di autentico arbitro delle crisi di governo.
La crisi ormai evidente dei sistemi costituzionali e del diritto internazionale non è fine a sé stessa: ha tutta l’apparenza, come ha sostenuto anche Le Monde diplomatique, di favorire il colpo di stato della tecnologia più autoritaria, che va ben al di là dell’alleanza fra industria bellica, potere politico che già il presidente Eisenhower aveva denunciato come il pericolo più grave per il futuro del globo. I nuovi sistemi di governance che affidano scelte e controlli sui governi ai grandi poteri privati ne sono la prova. Noi tutti speriamo che così non sia. Ma ciò che sta avvenendo col nuovo anno e soprattutto le richieste di riarmo non sembrano certo segnali rassicuranti.
[1] L’art. 138 della Carta fondamentale impone di attendere tre mesi dall’approvazione della legge da parte del parlamento per dare la possibilità a tutti i soggetti titolari del potere di richiedere il referendum costituzionale oppositivo di sottoporla al giudizio popolare.
[2] Nel referendum confermativo (costituzionale), art. 138 Cost., il focus è sulla Costituzione e l’accorpamento con altre consultazioni politiche è considerato altamente problematico e raro, se non vietato, per non interferire con l’esame approfondito della riforma costituzionale richiesta dalla Costituzione.
[3] Dalle università alle scuole di ogni ordine e grado, dove i presidi si arrogano il diritto di interferire pesantemente sull’esercizio della libertà di insegnamento.