Riceviamo e pubblichiamo dal movimento UPP.
Di seguito pubblichiamo la seconda osservazione di UPP alla variante Burchio Bis
Premessa.
Nella presente osservazione lamentiamo due grosse anomalie.
La redazione di una variante urbanistica è di competenza dell’Ente Comunale che può far redigere il progetto ai propri tecnici interni ovvero affidare l’incarico a soggetti esterni che lo elaborino per suo conto.
Nel nostro caso non è successa né la prima né la seconda cosa.
Il progetto lo ha redatto il tecnico di fiducia di una delle società che propongono la variante (l’Arch. Biagioli della Coneroblu s.r.l.), il quale lo ha consegnato al Comune che lo ha fatto proprio.
In pratica il Comune ha preso il progetto di variante fatto dallo stesso privato che ha interessi in gioco nella stessa.
A nostro avviso la circostanza non è di poco conto in quanto determina una situazione di palese CONFLITTO D’INTERESSI.
Infatti, gli elaborati tecnici dovrebbero contenere anche una stima sommaria dei valori prodotti dalla variante, soprattutto per la determinazione e la misurazione dei vantaggi (o svantaggi) che si generano, quando le cubature vengono tolte da alcuni terreni e aggiunte su altri.
Solo così possiamo determinare la convenienza Pubblica dell’operazione e commisurare la congruità della contropartita da richiedere al privato! (ad esempio un marciapiede di periferia piuttosto che un nuovo Palazzetto dello Sport).
Tradotto, il Comune ha affidato la valutazione sulla convenienza per la parte pubblica della variante al tecnico della controparte che, per mandato professionale, sta facendo gli interessi della parte privata. Non è un caso, sempre a nostro sommesso avviso, che il progetto ometta integralmente questo tipo di valutazioni.
Secondo noi, non è stato recepito quanto sancito in sentenza dal Consiglio di Stato e pertanto anche questa variante deve considerarsi altrettanto illegittima.
Per dirla alla buona i nostri Amministratori si sono limitati a ri-chiedere all’oste se il vino è buono!
COMUNE DI PORTO RECANATI
SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
PRIVATA E DEMANIO
Corso Matteotti, 230
62017 PORTO RECANATI (MC)
Oggetto: Osservazione alla variante P.R.G. adottata con delibera di consiglio Comunale n. 18 del 20/03/2017 “Variante ordinaria al P.R.G. località Burchio”
La sottoscritta Zoppi Loredana nata a Loreto, il 23/12/1964, residente a Porto Recanati, in via Rossini 17, personalmente e nella qualifica di consigliere comunale del gruppo consiliare U.P.P. (Uniti per Porto Recanti), interessata dell’area sita in località Burchio, identificata catastalmente al Foglio n. 15, particelle , n. 2 -5-9 sub. 1 e sub. 2 -11-12-13-14-41-43-45-46-47-48-65 (porz.) 66-85-86(porz)-90-99-115-116-117-127-138-139-153-190-191-192-193-206-218-219-252-303-305-307-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-370-371-388-389-390; Foglio 20 part. 342 Foglio 17 Part. 60 261 (porz.), Foglio 18: Part. 10- 135 (porz.) 277 (porz.) 278- 279-45-49 (porz.) 64-159 (porz.) – 170- 172 (porz.), 174(porz.), Vista la variante urbanistica al P.R.G. di cui all’oggetto presentata dai Sig.ri Vladimir Galperin per conto della “Coneroblu s.r.l.”, Manuela Matassoli per conto de “La Collina s.r.l.”, Buldorini Madiva, Maresca Arturo, Stefanelli Massimo, Stefanelli Paolo, Vaccarini Franchina, Elisei Maria, Stefanelli Graziella, Stefanelli Marisa, Stefanelli Loriana, Stefanelli Gildo, Papa Lidia, Paoloni Enrico per conto della “SIPA s.r.l.”, Olivieri Antonio, Cingolani Stefano, Michelini Riccardo, e Michelini Anna Luisa;
PREMESSO CHE
Dall’esame della documentazione tecnica relativa alla variante del Burchio emerge che il progetto di variante medesimo è stato redatto a firma dell’arch. Giancarlo Biagioli, tecnico di fiducia della Coneroblu s.r.l. , a sua volta soggetto proponente la variante.
Agli atti della P.A. non risultano provvedimenti di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per la redazione della variante urbanistica c.d. del Burchio;
CONSIDERATO CHE
Anche le prestazioni professionali relative alla redazione degli strumenti urbanistici rientrano, letteralmente, nella sfera degli appalti pubblici di servizi: essi infatti sono inclusi nei servizi di cui all’allegato II A del Codice dei contratti di cui al d. lgs. n. 163/2006 e s.m., ed in particolare nella categoria 12 (CPV n. 74250000-6, n. 74251000-3), dove sono enumerati i servizi assoggettati integralmente alla disciplina del Codice stesso (cfr. Art. 20, comma 2 del Codice).
Nel caso in questione, l’assenza di un qualsiasi atto di affidamento dell’incarico di pianificazione urbanistica si pone in contrasto con la richiamata normativa sui contratti pubblici, configurando una lesione del principio di concorrenza che permea di sé l’intera normativa nazionale e comunitaria.
La redazione del progetto di variante da parte di tecnici di fiducia della società proponente determina inoltre un insanabile conflitto d’interessi. Tanto premesso e considerato la scrivente
CHIEDE
che in considerazione della violazione in materia contratti pubblici, nonché della situazione di marcato conflitto di interessi venutasi a creare, il Dirigente avvii una nuova istruttoria mediante conferimento di regolare incarico. Nelle more si chiede che la proposta di variante in oggetto non venga definitivamente approvata e che per i terreni oggetto di variante sia mantenuta la medesima destinazione urbanistica prevista dal R.R.G Vigente.
Porto Recanati 19/06/201
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