riceviamo dal movimento UPP.
COMUNE DI PORTO RECANATI
SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
PRIVATA E DEMANIO
Corso Matteotti, 230
62017 PORTO RECANATI (MC)
Oggetto: Osservazione alla variante P.R.G. adottata con delibera di consiglio Comunale n. 18 del 20/03/2017 “Variante ordinaria al P.R.G. località Burchio”
La sottoscritta Loredana Zoppi nata a Loreto, il 23/12/1964, residente a Porto Recanati, in via Rossini 17, personalmente e nella qualifica di consigliere comunale del gruppo consiliare U.P.P. (Uniti per Porto Recanti), interessata dell’area sita in località Burchio, identificata catastalmente al Foglio n. 15, particelle , n. 2 -5-9 sub. 1 e sub. 2 -11-12-13-14-41-43-45-46-47-48-65 (porz.) 66-85-86(porz)-90-99-115-116-117-127-138-139-153-190-191-192-193-206-218-219-252-303-305-307-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-370-371-388-389-390; Foglio 20 part. 342 Foglio 17 Part. 60 261 (porz.), Foglio 18: Part. 10- 135 (porz.) 277 (porz.) 278- 279-45-49 (porz.) 64-159 (porz.) – 170- 172 (porz.), 174(porz.), Vista la variante urbanistica al P.R.G. di cui all’oggetto presentata dai Sig.ri Vladimir Galperin per conto della “Coneroblu s.r.l.”, Manuela Matassoli per conto de “La Collina s.r.l.”, Buldorini Madiva, Maresca Arturo, Stefanelli Massimo, Stefanelli Paolo, Vaccarini Franchina, Elisei Maria, Stefanelli Graziella, Stefanelli Marisa, Stefanelli Loriana, Stefanelli Gildo, Papa Lidia, Paoloni Enrico per conto della “SIPA s.r.l.”, Olivieri Antonio, Cingolani Stefano, Michelini Riccardo, e Michelini Anna Luisa;
CONSIDERATO
Che la variante in oggetto ricalca quasi pedissequamente quella adottata dal Consiglio Comunale in data 30/12/2013, poi annullata in autotutela dall’Ente in quanto illegittima; illegittimità confermata dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 6/04/2016.
In quella circostanza la variante venne preceduta da un accordo procedimentale finalizzato, non tanto ad un ordinato assetto del territorio, bensì alla realizzazione di attrezzature di interesse pubblico, a valutazioni di tipo sociale e occupazionale, alla garanzia della sponsorizzazione delle attività sportive.
In particolare la censura mossa dal Consiglio di Stato, che accolse il ricorso presentato dal Comune di Porto sottolineava che, con tale variante, l’Amministrazione non contemperava in termini ragionevoli e motivati gli interessi pubblici né valorizzava adeguatamente l’interesse urbanistico “tipico”.
In particolare nell’istruttoria della variante risultava del tutto assente una valutazione da rendersi, non tanto mediante mere asserzioni, ma piuttosto con calcoli economici puntuali, che siano in grado di determinare con assoluta precisione l’interesse pubblico prevalente.
L’attuale variante, come la precedente, risulta illegittima in quanto continua ad omettere di effettuare tali valutazione e dunque di considerare il gravissimo negativo impatto che la stessa determina sul delicato equilibrio del territorio comunale; inoltre, rispetto alla precedente, presenta l’ulteriore svantaggio di non prevedere un’intesa preliminare che stabilisca una contropartita per la collettività.
In pratica, non viene in nessun modo dimostrata la pubblica utilità della variante a fronte di un danno certo, accertato con sentenza dalla massima autorità amministrativa.
Tanto premesso la scrivente
CHIEDE
che la proposta di variante in oggetto, non venga definitivamente approvata, e chiede pertanto che per i terreni oggetto di variante sia mantenuta la medesima destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. Vigente.
Porto Recanati 19/06/2017 Loredana Zoppi
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